Art. 19, d.lgs. n. 33/2013
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonchè i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1.
2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
comma 1, art. 9, D.L. 120/1995
L'eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione.
Nell'Università di Siena tutti i concorsi sono tempestivamente pubblicati e costantemente aggiornati nella sezione Concorsi e Bandi di gara del portale di Ateneo.
Per facilitare la consultazione da parte degli utenti i Bandi sono suddivisi per tipologia e per ognuna di esse è stata creata un'apposita sottosezione in cui, tra l'altro, sono immediatamente consultabili (in tabelle dinamiche) i bandi in essere.
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