ravvedimento


RAVVEDIMENTO


 

Chi ha omesso il pagamento dei tributi o l'ha fatto in ritardo, di norma, è punibile con la sanzione del 30% .

La violazione per omesso o carente versamento delle imposte dovute è, però sanabile con il ravvedimento spontaneo:

 

 

La guida per le correzioni

 

 

Gli interessi

 

L'interesse del 3% annuo calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento compreso

 

 

Ravvedimento "breve" e sanzioni

 

In caso di ravvedimento "breve" o "mensile", cioè con il versamento entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è del 3,75% (pari a un ottavo del 30%).

 

 

Ravvedimento "lungo" e sanzioni

 

In caso di ravvedimento "lungo" o annuale, cioè con il versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è commessa la violazione, la sanzione è del 6% (pari a un quinto del 30%)

 

 

Le modalità di versamento

 

Le somme dovute, gli interessi del 3% annuo e le sanzioni si versano con la stessa modulistica che è prevista per il versamento del tributo, ovvero con il modello F24.

 

 

Tributo e interessi cumulati.

 

Il tributo e gli interessi devono essere pagati cumulativamente, usando il codice del tributo.

 

 

Il pagamento delle sanzioni

 

Le sanzioni devono essere pagate a parte, usando l'apposito codice tributo

 

 

I limiti del ravvedimento

 

Il ravvedimento può riguardare soltanto i tributi. Non è, quindi, possibile " ravvedersi" per i contributi o premi, anche se per i relativi versamenti si usa lo stesso modello F24 che viene utilizzato per i tributi

 

 

Le conseguenze se non c'è ravvedimento

 

Senza ravvedimento "breve", nei 30 giorni, o "lungo", entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione, è dovuta la sanzione del 30% sull'importo omesso.