L'IRPEG
l'IRPEG
L'Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche (IRPEG) presenta le seguenti caratteristiche:
è dovuta dalle società di capitali, dagli enti pubblici o privati residenti in Italia, nonché dalle società ed enti di qualsiasi tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
si applica in relazione alle stesse categorie di reddito soggette all'IRPEF;
il reddito è determinato con criteri diversi a seconda che l'attività esercitata sia commerciale o meno e in funzione del luogo di residenza della società;
è proporzionale, infatti l'aliquota è fissa e non cambia al variare della base imponibile;
è dovuta per ogni periodo d'imposta o di gestione ed è determinata mediante autoliquidazione da parte del contribuente.
ENTI COMMERCIALI e NON COMMERCIALI
L'art. 87 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, alle lettere b) e c) reca la nozione, rispettivamente, di ente commerciale e di ente non commerciale.
L'elemento che distingue i due tipi di enti è costituito dalla circostanza di avere o meno quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, cioè un'attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 del testo unico.
L'art. 87, comma 4, del testo unico afferma che "l'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autentificata o registrata".
Ai sensi dell'art. 88, comma 2 lett. a), del testo unico non costituisce esercizio di attività commerciale l'espletamento di funzioni statali da parte di enti pubblici.
ENTI PUBBLICI
Ai sensi dell'art. 87, suddetto, sono soggetti ad IRPEG sia che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (cioè un'attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 T.U.I.R). A tal fine si deve fare riferimento alla legge o all'atto costitutivo oppure, in mancanza di quest'ultimo, all'attività effettivamente esercitata.
ATTIVITA' COMMERCIALI
Si deve fare riferimento alla definizione di reddito d'impresa di cui al capo VI del Titolo I del T.U.I.R. e quindi all'art. 2195 c.c. Sono redditi d'impresa ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R. quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali.
Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio delle seguenti attività:
esercizio, per professione abituale anche non esclusiva, delle attività elencate nell'art. 2195 del c.c., e cioè attività dirette alla produzione o allo scambio di beni e servizi ; attività di intermediazione nella circolazione dei beni; attività ausiliarie delle precedenti;
prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c. se organizzate in forma di impresa;
sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, ecc;
attività agricole eccedenti i limiti di cui all'art. 29 del testo unico.
Attività non commerciale
Per essere considerata attività non commerciale deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
l'attività non deve rientrare tra quelle elencate nell'art. 2195 c.c.;
la prestazione di servizio deve essere conforme alle finalità istituzionali;
l'attività deve essere svolta senza un'organizzazione predisposta appositamente per la sua gestione, e cioè senza l'impiego di fattori produttivi organizzati in funzione dell'attività stessa;
i corrispettivi non devono eccedere i costi di diretta imputazione, cioè significa che i compensi corrisposti per la prestazione resa possono remunerare solo le spese sostenute e non devono rappresentare un utile all'ente.
STATO ed ENTI LOCALI
Non sono soggetti ad IRPEG (art. 88 T.U.I.R.)
gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica;
i Comuni;
le Provincie;
le Regioni;
i Consorzi tra enti locali (dall'1.1.1998);
le Associazioni e gli enti gestori di demani collettivi (dall'1.1.1998)
le Comunità montane.
Non è possibile alcuna interpretazione estensiva della norma, per cui si deve escludere la riconducibilità nell'ambito applicativo dell'elenco sopra riportato di enti diversi da quelli indicati tassativamente, anche se sono in rapporto di strumentalità o di ausiliarità con questi ultimi (R.M. 8.9.1998, n. 141/E).
Esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici
Ai fini delle imposte sui redditi, non costituiscono esercizio di attività commerciale l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici e l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le Aziende Sanitarie Locali.
Il termine "esclusivamente" attiene alla distinzione soggettiva e non alla descrizione dell'attività; pertanto anche attività che potrebbero considerarsi commerciali non qualificano l'ente come commerciale, purché si tratti di ente istituito esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie. Si tratta di una norma che agevola gli enti pubblici che svolgono le suddette attività nell'espletamento e per il raggiungimento del loro fine esclusivo (R.M. 14/3/2000, n. 33/E).
Mentre le attività svolte dall'ente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni statali non sono assoggettate ad imposizione, concorrono invece a formare il suo reddito complessivo i redditi derivanti dalle attività svolte in regime di diritto privato, anche se connessi all'esercizio di funzioni statali, come ad esempio le attività svolte sulla base di rapporti convenzionali o contrattuali.
RIDUZIONE DELL'IRPEG ALLA META'
E' prevista per i seguenti soggetti, se dotati di personalità giuridica (art. 6, D.P.R. 601/1973:
1) enti ed istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
2) istituti di istruzione ed istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni ed associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali.
3) Enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
4) Istituti Autonomi per le Case Popolari (ICIAP) - comunque denominati - e loro consorzi;
5) Istituti pubblici per assistenza e beneficenza (IPAB) riordinate in aziende di servizi o di persone giuridiche private (art. 4, co. 2, dlgs 4.5.2001, n. 207).
L'aliquota ordinaria per l'anno 2003 è stata fissata, dalla legge 289 del 2002, nella misura del 34 per cento. Pertanto agli enti suddetti l'aliquota si riduce al 17 per cento.
IL REDDITO COMPLESSIVO
Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) dell'art, 87 del testo unico sulle imposte dirette è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ai sensi dell'art. 108 del suddetto testo unico. Per la determinazione dei redditi l'art. 109 dice che i redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base la risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano
Il quadro RC del modello unico - REDDITO D'IMPRESA - va compilato dagli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, le università vi rientrano, che sono esonerati dall'obbligo della tenuta della contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta, a norma di legge, dagli stessi enti. Tali enti possono effettuare le registrazioni delle operazioni, rilevanti ai fini della determinazione del reddito, d'impresa, nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite, con ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi per la determinazione di detto reddito vanno assunti con gli stessi criteri previsti per la contabilità pubblica. Il reddito d'impresa di tali enti si determina con l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo VI, del Tuir, in quanto compatibili, tenendo presente che le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio come interamente deducibili se si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali; le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili solo per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi.
Nel rigo RC1 vanno indicati i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali, le rimanenze finali e le sopravvenienze attive.
Nel rigo RC2, va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti dal bilancio - compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti che si riferiscono specificatamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali
Nel rigo RC3 vanno indicate le spese ed altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali per la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Nel rigo RC4 indicare il totale dei componenti negativi sommando gli importi dei righi RC2 e RC3.
Il reddito netto di rigo RC5 è costituito dalla differenza tra l'ammontare di rigo RC1 e il totale di rigo RC4.