IRPEF ED ASSISTENZA FISCALE


LEGGE FINANZIARIA PER IL 2005

La legge finanziaria per l’anno 2005 prevede alcune rilevanti modifiche in materia di applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La nuova disciplina persegue l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie; le novità introdotte riguardano:

a) la riduzione del numero delle aliquote e la revisione degli scaglioni di reddito
b) la trasformazione delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia in deduzioni per oneri familiari
c) l’eliminazione delle detrazioni già previste per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi da pensione e per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore
d) l’introduzione di un contributo di solidarietà.


Reddito delle persone fisiche – deduzioni e aliquote d’imposta


L’imposta si applica sul reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili di cui all’art.10 del D.P.R. 917/1986, della deduzione per assicurare la progressività dell’imposta e delle nuove deduzioni per oneri di famiglia.

La sostituzione delle detrazioni con le nuove deduzioni modifica in maniera sostanziale le regole di determinazione del reddito imponibile e dell’imposta dovuta dal contribuente; mentre l’ex - art.13 del Tuir in vigore fino al 31 dicembre 2004 stabiliva che le detrazioni per oneri di famiglia venissero direttamente ridotte dall’imposta lorda dovuta dal contribuente; il nuovo articolo 12 del Tuir stabilisce che gli importi delle nuove deduzioni abbattano il reddito complessivo del contribuente.

il nuovo testo dell’art.12 al comma 1 stabilisce che dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

1) € 3.200,00 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
2) € 2.900,00 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione - per ciascun figlio, (compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati o affidati, ed ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del c.c. che conviva con il contribuente o che percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell’autorità giudiziaria) a prescindere dalla sua età e dalla circostanza che questi conviva con il contribuente.

Tali deduzioni spettano quindi solo con riferimento ai familiari fiscalmente a carico. Si considerano fiscalmente a carico le persone il cui reddito complessivo non superi € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili di cui all’art.10 del Tuir, considerando nel reddito complessivo anche le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consiliari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica. Il reddito del soggetto “ fiscalmente a carico” fa riferimento all’intero periodo di imposta indipendentemente dal momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso. Le nuove deduzioni, così come le detrazioni stabilite dall’ex articolo 13, vanno rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate al mese in cui sono cessate le condizioni richieste.

Tale deduzione, inoltre, è aumentata a:

1) € 3.450,00, per ogni figlio di età inferiore ai tre anni;
2) € 3.200,00, per il primo figlio, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è poi legalmente ed effettivamente separato, o se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
3) € 3.700,00, per ogni figlio portatore di handicap.
Tali deduzioni sostituiscono, in presenza delle condizioni disposte dalla norma, la deduzione di euro 2.900 e sono tra loro alternative.
Anche queste deduzioni devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino a quello in cui le medesime cessano. Esempio: in presenza di un figlio a carico che compia i 3 anni il 12.06.05, la deduzione teorica spettante dovrà essere calcolata in misura pari a 6/12 di euro 3.450 per i primi sei mesi e spetterà in misura pari ai 6/12 di euro 2.900 per i rimanenti sei mesi.

Il procedimento della deduzione spettante per ogni familiare a carico può essere schematicamente espresso dal seguente rapporto:

(€ 78.000 + deduzioni teoriche di famiglia e assistenza + oneri deducibili – reddito complessivo)/€ 78.000

il risultato di tale rapporto potrà essere:

- maggiore o uguale ad 1, in tal caso la deduzione compete per il 100%;
- uguale o minore di 0, in tal caso la deduzione non compete;
- maggiore di 0 e minore di 1, in tal caso la deduzione compete in proporzione e devono essere computate le prime 4 cifre decimali del rapporto stesso.


esempi di calcolo

Per meglio comprendere quanto stabilito proponiamo alcuni esempi pratici.

Esempio 1

Un contribuente che non abbia oneri deducibili da far valere, con un reddito complessivo pari ad € 20.000 e due figli a carico per il 50%.

Reddito complessivo € 20.000,00
Oneri deducibili € 0,00
2 figli a carico di cui 1 di età
inferiore ai tre anni.
Deduzione teorica spettante al 50%
( 2.900:2) + ( 3.450 : 2) € 3.175,00

calcolo della effettiva deduzione
(78.000 + 3.175 – 20.000)/78.000 = 0,784295

deduzione effettiva spettante
€ 3.175,00 x 0,7842= € 2.489,84


Esempio 2

Contribuente con un reddito complessivo di € 38.000,00, oneri deducibili pari a € 1.000,00 e tre figli a carico per il 40%, di cui uno nato il 20.06.05 e due maggiori di tre anni.

Reddito complessivo € 38.000,00
Oneri deducibili € 1.000,00
3 figli a carico di cui 1 di età
inferiore ai 3 anni.
Deduzione teorica spettante al 40%
(2.900,00x2x40%) + (3.450,00x7/12x40%)=
(2.320,00) + ( 805,00) = € 3.125,00

Calcolo della deduzione effettiva
(78.000 + 1.000 + 3.125 – 38.000)/78.000 = 0,565705

DEDUZIONE EFFETTIVA SPETTANTE
( 3.125 x 0,5657)= € 1.767,81


Deduzione per addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti.
E’ prevista una nuova deduzione spettante in relazione alle spese sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale, nel caso di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La deduzione spetta anche se le spese sono sostenute per fornire assistenza alle persone indicate all’articolo 433 del Codice civile
Condizione necessaria per fruire della deduzione è che lo stato di non autosufficienza risulti da certificato medico.
La disposizione non prevede, invece, che il familiare assistito sia a carico del soggetto che sostiene la spesa. Non è necessario, inoltre, che il familiare autosufficiente conviva con il soggetto che sostiene l’onere.
La deduzione in questione, al pari di quelle previste per oneri familiari, non si applica automaticamente, ma mediante il meccanismo di calcolo prima esaminato, diretto ad individuare quanta parte della deduzione stessa possa essere effettivamente fatta valere dal contribuente.
L’importo di € 1.820,00 deve essere quindi considerato come importo teorico massimo da utilizzare nell’applicazione del meccanismo diretto a individuare la parte effettivamente deducibile dal reddito. Tale importo deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza.


Esempio pratico

Un contribuente con reddito da lavoro dipendente di € 25.000,00.
Nessun familiare a carico.

Spese per assistenza a familiare non autosufficiente € 3.000,00.
Assenza di oneri deducibili articolo 10 del Tuir.

Calcolo:
(78.000,00 + 1.820,00 – 25.000,00) / 78.000,00 = 0.7028

Deduzione spettante:
1.820,00 x 0.7028 = 1.279,10.

Nel caso di compartecipazione alla spesa l’importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che la hanno sostenuta. Se la spesa sostenuta non raggiunge la soglia di € 1.820,00, l’ammontare massimo di deduzione teoricamente spettante coinciderà con l’importo effettivamente sostenuto.
Ai fini della deduzione, le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi ed il codice fiscale di quest’ultimo.

La nuova tabella delle aliquote d’imposta.

La legge finanziaria ha apportato modifiche al Tuir prevedendo:
- la revisione delle aliquote, il cui numero è stato ridotto;
- la revisione degli scaglioni per la determinazione dell’imposta;
- un contributo di solidarietà del 4% per i redditi superiori a € 100.000 da applicare alla parte di reddito che eccede tale importo.


SCAGLIONI – ALIQUOTE ANNO 2005

Fino a € 26.000 23%
Oltre € 26.000 e fino a € 33.500 33%
Oltre € 33.500 e fino a € 100.000 39%
Oltre € 100.000 39%+ 4%


SCAGLIONI – ALIQUOTE ANNO 2004

Fino a € 15.000 23%
Oltre € 15.000 e fino a € 29.000 29%
Oltre € 29.000 e fino a 32.600 31%
Oltre € 32.600 e fino a 70.000 39%
Oltre € 70.000 45%


Il contributo di solidarietà di cui sopra va gestito a tutti gli effetti come una ulteriore aliquota d’imposta. Conseguentemente:
- concorre insieme all’Irpef all’importo sul quale possono essere fatte valere eventuali detrazioni di imposta;
- rileva ai fini della determinazione dell’aliquota media da applicare al Tfr ed alle prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale;
- concorre alla definizione dell’aliquota media nel calcolo della tassazione separata;
- deve essere tenuto in considerazione nella determinazione della misura degli acconti d’imposta;
- il sostituto deve operare le ritenute tenendo conto del contributo.

Con la finanziaria del 2005 è stato inoltre abolito l’art.14 del Tuir che prevedeva specifiche detrazioni dall’imposta lorda, secondo prestabilite fasce di reddito complessivo, qualora nel reddito complessivo del contribuente confluissero anche redditi di lavoro dipendente, alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo o di imprese minori.


Clausola di salvaguardia

Il comma 352 ha stabilito che, in sede di dichiarazione dei redditi, per il solo anno 2005, i contribuenti potranno applicare, alternativamente, le disposizioni del Tuir in vigore al 31 Dicembre 2002 ovvero al 31 Dicembre 2004.